In tema di regolamentazione della responsabilità genitoriale, qualora entrambi i genitori presentino adeguate capacità genitoriali e intrattengano positive relazioni con il figlio, può essere disposto l’affidamento condiviso con collocamento paritetico a settimane alternate, quale soluzione maggiormente idonea a garantire il principio di bigenitorialità.
La collocazione paritetica esclude, nel caso concreto, la necessità di assegnare la casa familiare a uno dei genitori, con conseguente permanenza del diritto di godimento in capo al proprietario esclusivo.
In presenza di condizioni economiche e lavorative che lo consentano, il mantenimento del figlio può essere assicurato direttamente da entrambi i genitori, senza previsione di un assegno periodico, attribuendo integralmente l’assegno unico al genitore economicamente più debole, al fine di compensare la disparità reddituale.
L’eventuale indennità di invalidità percepita dal minore deve essere destinata esclusivamente alle sue specifiche esigenze assistenziali, mediante gestione condivisa delle relative somme da parte di entrambi i genitori.
Tribunale ordinario di Pesaro, sentenza 22 luglio 2026, n. 490
Il Tribunale di Pesaro è stato chiamato a regolamentare l’esercizio della responsabilità genitoriale, il collocamento e il mantenimento di un figlio nato fuori dal matrimonio.
La madre aveva proposto una regolamentazione che prevedeva l’affidamento condiviso e un’ampia frequentazione del minore con il padre, del quale non contestava le capacità genitoriali, riconoscendo anzi l’ottimo rapporto esistente tra i due.
Il Tribunale, rilevata l’assenza di elementi ostativi alla piena partecipazione di entrambi i genitori alla vita del figlio, ha ritenuto che la soluzione maggiormente conforme al principio di bigenitorialità fosse il collocamento paritetico a settimane alternate, dalle ore 21 della domenica alle ore 21 della domenica successiva.
Quanto all’abitazione familiare, il giudice ha escluso la necessità di adottare un provvedimento di assegnazione, proprio in ragione della collocazione paritetica, disponendo che l’immobile rimanesse nella disponibilità del padre, proprietario esclusivo. La madre avrebbe dovuto rilasciarlo entro settembre 2026.
Sul piano economico, il Tribunale ha accertato che entrambi i genitori svolgevano attività lavorativa, percependo il padre circa € 1.800 mensili e la madre circa € 1.200. Il primo sosteneva inoltre una rata di mutuo di € 492, mentre la seconda avrebbe dovuto affrontare le spese di locazione di una nuova abitazione, condividendole con la propria madre.
Alla luce di tali circostanze, il Tribunale ha disposto il mantenimento diretto del minore, senza assegno periodico a carico di alcuno dei genitori, stabilendo la ripartizione paritaria delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Pesaro.
Per compensare il minor reddito materno, l’assegno unico è stato attribuito integralmente alla madre, con la precisazione che, fino all’effettivo rilascio della casa familiare, sarebbe stato percepito dal padre.
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