In tema di responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, l’assegnazione della casa familiare deve essere disposta in funzione dell’interesse dei figli a conservare il proprio ambiente di vita, anche a favore del genitore collocatario; il contributo al mantenimento deve essere commisurato non solo alle esigenze attuali dei figli, ma anche al tenore di vita goduto durante la convivenza familiare e alle ingenti capacità economiche del genitore obbligato, potendo includere anche una quota destinata alle elevate spese di gestione dell’abitazione familiare e alle esigenze formative e di vita dei figli, anche all’estero.
Trib. Bolzano sent. 2/2/2026
Sintesi della vicenda
Il Tribunale di Bolzano ha deciso su una controversia tra ex conviventi relativa al mantenimento di due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e all’assegnazione della casa familiare. I figli vivevano stabilmente con la madre, con cui avevano mantenuto il centro della propria vita affettiva. Il padre, imprenditore con ingentissimo patrimonio e redditi molto elevati, chiedeva l’assegnazione della casa e una riduzione degli oneri. Il Tribunale ha invece assegnato l’abitazione alla madre, valorizzando la volontà dei figli e la continuità dell’ambiente domestico, e ha posto a carico del padre un contributo molto elevato, comprensivo sia del mantenimento ordinario sia delle spese straordinarie (anche universitarie all’estero), parametrato al tenore di vita familiare e alle sue rilevanti capacità economiche.
fonte: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com