Il coniuge deve restituire all’altro il denaro prelevato dal conto corrente cointestato ma alimentato solo da quest’ultimo.
La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa: uno dei due coniugi cointestatari, ad esempio, può provare che le somme depositate sul conto cointestato provengono da un conto intestato solo ad uno dei titolari o che sono il prezzo della vendita di beni personali o che sono il salario del proprio lavoro.
Trib. Napoli sent. 6235 del 20/6/2025