Non vi è legittimazione del coniuge non proprietario ad ottenere l’indennizzo ex art. 1150 co. 3 c.c. per le migliorie e/o addizioni nella casa familiare, difettando a monte la qualifica di compossessore. D’altra parte, la nozione di compossesso è legata non già ad una situazione derivante dalla comunione spirituale e materiale delle parti, quale quella fondante l’istituto del matrimonio, ma alla titolarità di una situazione di fatto che prevede i poteri tipici del proprietario o de! titolare di un diritto reale. Se gli esborsi effettuati da un coniuge nel corso del matrimonio, per i lavori di ristrutturazione, documentalmente accertati, sono adeguati e proporzionati a quel dovere di assistenza materiale sancito nell’art. 143 c.c., quale obbligo naturale nascente dal vincolo matrimoniale, è escluso l’arricchimento ingiustificato di cui all’art. 2041 c.c.
Trib. Arezzo, sentenza 13 maggio 2025 n. 327