Il proprietario dell’automobile che parcheggia in modo da impedire l’ingresso al garage condominiale, rifiutandosi di rimuoverla, commette reato di violenza privata.
Lo affermano le Sezioni Unite con la sentenza n.28487/13 del 12/3/2013: ad essere lesa è la libertà morale del soggetto (il quale nell’ambito della sua proprietà privata ha pieno diritto di espressione e godimento e non può essere limitato dal comportamento altrui) protetta dall’art.610 c.p., il quale recita: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.”
Nel caso all’esame della Corte, ad essere condannato è il proprietario di un trattore, che parcheggiava abitualmente in area opposta a quella ove insisteva un passo carrabile, ostruendo tuttavia l’utilizzo dell’altrui garage.
Per “incastrare” il parcheggiatore, è opportuno documentarne la condotta mediante foto, comunicazioni e testimoni. Trattandosi peraltro di un reato perseguibile d’ufficio, una volta denunciato il condomino, la querela non può più essere ritirata e avrà luogo senz’altro il processo. Per il condominio, è probabile il risarcimento del danno.
per approfondimenti
http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1621.ashx
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