La costruzione realizzata durante il matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale di uno di essi «è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione». Al coniuge non proprietario, che abbia contribuito alla costruzione, spetta quindi («previo assolvimento dell’onere della prova di aver fornito il proprio sostegno economico») solo il diritto di farsi restituire dall’altro coniuge le somme spese a quel fine.
Lo ha sancito da ultimo la Corte App. Palermo, sent. n. 1130/17 del 14.06.2017
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