la sola dichiarazione, contenuta nell’atto di compravendita, relativa all’acquisto di beni immobili da parte di un coniuge dopo il matrimonio, ma con denaro personale, non è sufficiente per escluderne l’inclusione nella comunione legale.. È necessario che ricorra una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dal codice civile.
I coniugi non possono, quindi, decidere di escludere un determinato acquisto dalla comunione se non si è in presenza di una delle condizioni di esclusione, ossia:
- i beni ricevuti in donazione o in eredità dopo il matrimonio, quando nell’atto di donazione o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti a entrambi i coniugi in comunione;
- i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori (si pensi al vestiario o ai gioielli per la donna);
- i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge (ad esempio l’auto aziendale), tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
- il denaro ottenuto come risarcimento del danno e i beni acquistati con tale denaro;
- la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- i beni comprati con il prezzo della vendita dei beni appena elencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
Non è sufficiente affermare che la casa è acquistata con il denaro personale di uno dei coniugi, ma occorre anche poterlo dimostrare.
Cass. ord. n. 7027/19 del 12.03.2019