La violazione dei doveri matrimoniali non è di per sé fonte di responsabilità aquiliana; la violazione di essi può rilevare qualora ne comporti la violazione di diritti costituzionalmente protetti rispetto alla quale (violazione) può rilevare anche la posizione dell’amante che abbia leso o concorso a violare diritti inviolabili | |
Cass. civ. Sez. III, 7 marzo 2019, n. 6598 |
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