Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, non è sufficiente accertare la disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi né il mero mancato svolgimento di attività lavorativa da parte del coniuge richiedente durante il matrimonio. Occorre invece la prova, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che il divario economico sia causalmente riconducibile al sacrificio di concrete opportunità lavorative o di crescita professionale compiuto dal coniuge economicamente più debole per dedicarsi alla famiglia e contribuire alla formazione del patrimonio familiare o dell’altro coniuge. È pertanto illegittimo fondare tale accertamento sulla sola circostanza della mancata occupazione lavorativa, trattandosi di fatto neutro, privo dei requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c. per la prova presuntiva.
Cass. civile ordinanza n. 20030, depositata il 15 giugno 2026
Sintesi della vicenda
A seguito dello scioglimento del matrimonio, il Tribunale di Velletri aveva rigettato la domanda dell’ex moglie volta ad ottenere l’assegno divorzile, ritenendo non provate né le ragioni della sua protratta inattività lavorativa né l’esistenza di un contributo compensabile alla formazione del patrimonio dell’ex marito. La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione, aveva invece riconosciuto alla donna un assegno divorzile di € 400 mensili, valorizzando la significativa disparità reddituale tra le parti e presumendo che la mancata attività lavorativa della moglie durante il matrimonio fosse frutto di una scelta condivisa, funzionale alla cura della famiglia e al sostegno della carriera del marito.
L’ex marito ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato il riconoscimento dell’assegno su mere presunzioni, senza alcuna allegazione o prova di sacrifici professionali, rinunce lavorative o contributi concreti alla formazione del patrimonio familiare. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che la funzione perequativo-compensativa dell’assegno richiede l’accertamento di uno specifico nesso causale tra le scelte familiari condivise e il successivo squilibrio economico tra gli ex coniugi. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva tratto tale conclusione esclusivamente dalla mancata occupazione lavorativa della moglie, elemento di per sé neutro e insufficiente a dimostrare l’esistenza di rinunce professionali o di un contributo determinante alla crescita patrimoniale dell’altro coniuge. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio.
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