L’affidamento provvisorio del minore ai servizi sociali è legittimamente disposto quando il giudice motivi la decisione sulla base di concreti elementi attestanti una situazione di pregiudizio per il minore derivante dalla gestione genitoriale e dall’elevata conflittualità familiare. È inammissibile il ricorso che non censuri specificamente tale motivazione, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti
Cass. civile ord. 18 giugno 2026, n. 20754
Sintesi della vicenda
Nel corso del giudizio di divorzio tra due coniugi con quattro figli minori, il Tribunale di Parma disponeva, in via provvisoria e urgente, l’affidamento dei minori ai Servizi sociali, confermando gli interventi di sostegno già in essere e rigettando le contrapposte domande di modifica del contributo al mantenimento. La madre proponeva reclamo, deducendo, tra l’altro, che la vicenda dovesse essere letta come caso di violenza domestica e contestando l’affidamento ai Servizi sociali, ma la Corte d’appello di Bologna respingeva l’impugnazione ritenendo che l’elevata conflittualità tra i genitori e le concrete criticità riscontrate nella gestione dei figli giustificassero la misura. La donna ricorreva quindi per cassazione, lamentando la violazione della Convenzione di Istanbul e delle norme in materia di responsabilità genitoriale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure non si confrontavano con la motivazione della decisione impugnata, fondata sul concreto pregiudizio per i minori e sulla conseguente legittimità dell’affidamento provvisorio ai Servizi sociali.
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