La natura perequativo-compensativa dell’assegno divorzile discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento della mera autosufficienza economica valutata sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, dovendosi ritenere escluso che tale valutazione debba condurre alla determinazione di un contributo economico volto a ricostituire il tenore di vita endoconiugale.
Tanto premesso, qualora sussista una obiettiva e rilevante sperequazione economica tra le parti e la moglie non svolga alcuna attività lavorativa e abbia scarse potenzialità reddituali, in considerazione dell’età e delle possibilità occupazionali offerte dal mercato del lavoro, va riconosciuto in favore della richiedente un assegno divorzile nella misura ritenuta congrua.
Trib. Crotone sent. 17/7/2025
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