la condotta “maltrattante” ben può essere costituita da ingiurie e umiliazioni ripetute e costanti (nella specie, i testi avevano riferito che la ragazza veniva trattata come “una pezza”), ma anche in atteggiamenti prevaricatori o di privazione (nella specie, vi era da parte della madre il divieto per la ragazza di andare a scuola o di frequentare le amiche o anche di uscire di casa da sola, inoltre le erano stati anche cancellati i numeri di telefono delle amiche, per evitare contatti e la stessa veniva anche frequentemente percossa per futili motivi), tali da provocare una condizione di sofferenza.
Cassazione penale, sezione III, sentenza 19 giugno 2020, n. 18574