La ricorrente non ha assolto l’onere probatorio circa la ricorrenza dei presupposti richiesti per riconoscimento dell’assegno alimentare, poiché la patologia diagnosticata, pur menomando gravemente la capacità di prestazione lavorativa specifica, non era tale da impedire lo svolgimento di attività lavorative e generiche, ad esempio nel settore delle pulizie domestiche.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 16 gennaio 2020, n. 770.
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