Il conseguimento di una borsa di studio di 800 euro non si può considerare come condizione in grado di ritenere che la figlia abbia raggiunto la sua indipendenza economica: l’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica; il raggiungimento di detta indipendenza non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio (nella specie di 800 euro mensili) correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell’introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario.
Cass. civile ordinanza n. 1448/2020