Non può ritenersi che, pur in presenza del necessario assenso di entrambi i genitori (ex art. 46 Lg. 184/1983), l’interesse del minore all’adozione in casi particolari di cui all’art. 44 lett. b l. 184/1983 debba essere presunto, dovendosi escludere che in ogni caso di crisi della relazione — matrimoniale o non matrimoniale — fra i genitori e conseguente celebrazione di nuove nozze da parte del genitore con il quale il minore sia prevalentemente convivente, possa accedersi all’istituto dell’adozione in esame, non essendo il rapporto genitoriale e neppure la responsabilità genitoriale nella libera disponibilità delle parti, ma dovendo essere soppesate le specifiche ragioni che ne giustificano la modifica alla luce delle condizioni personali e relazionali dei soggetti coinvolti.
Corte App. Bologna Sentenza n. 163 / 2021 del 27 gennaio 2021