In tema di affidamento e frequentazione dei figli minori, il diritto di visita del genitore non collocatario non è suscettibile di attuazione coercitiva nei confronti del figlio adolescente dotato di capacità di discernimento, dovendosi riconoscere crescente rilevanza alla sua volontà e al diritto all’autodeterminazione, costituzionalmente garantito. La progressiva maturazione del minore impone che le modalità di frequentazione siano individuate tenendo conto delle sue opinioni, inclinazioni e determinazioni, senza che il rapporto genitore-figlio possa essere imposto autoritativamente in contrasto con una volontà consapevole e radicata. L’eventuale rifiuto del minore di incontrare il genitore non convivente, ove espressione di sentimenti di avversione profondi e persistenti, può giustificare anche la sospensione degli incontri, indipendentemente dalle responsabilità dei genitori nella formazione di tale atteggiamento, dovendosi privilegiare la tutela dell’equilibrio psicologico e del superiore interesse del figlio. Ne consegue che, anche in regime di affidamento condiviso, la regolamentazione del diritto di visita deve essere improntata a criteri di flessibilità, attraverso il coinvolgimento del minore e la collaborazione dei genitori, senza ricorrere a strumenti coercitivi incompatibili con la sua maturità e autodeterminazione.
Tribunale ordinario di Vallo della Lucania, Sezione Unica, sentenza 17 settembre 2026, n. 628
La controversia trae origine da un procedimento di divorzio instaurato dalla madre di un minore, nell’ambito del quale le parti chiedevano la regolamentazione dell’affidamento, dei tempi di frequentazione e dei rapporti economici conseguenti alla cessazione del matrimonio.
Entrambi i genitori concordavano sulla conferma dell’affidamento condiviso, con collocamento prevalente del figlio presso la madre, senza richiedere modifiche alla disciplina delle frequentazioni paterne già stabilita in sede di separazione.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, pur confermando il precedente calendario di visita, ha ritenuto necessario precisare che, avendo il figlio raggiunto i tredici anni, l’esercizio del diritto di visita non poteva più essere considerato coercibile.
Il Collegio ha valorizzato il principio della capacità di discernimento, osservando che, con il progredire dell’età, aumenta l’autonomia decisionale del minore e assume crescente rilevanza la sua volontà nelle scelte che lo riguardano.
Richiamando la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Cassazione, il Tribunale ha evidenziato che l’obbligo delle autorità di favorire il mantenimento dei rapporti tra genitori e figli non può tradursi nell’imposizione forzata degli incontri, soprattutto quando l’adolescente manifesti un rifiuto consapevole, intenso e radicato.
In particolare, la sentenza richiama Cass. civ. n. 317/1998, n. 11170/2019 e n. 21341/2019, ribadendo che la tutela della relazione familiare deve essere contemperata con il superiore interesse del minore e con la salvaguardia del suo equilibrio psicologico.
Il Tribunale ha quindi confermato l’affidamento condiviso e la disciplina delle frequentazioni già vigente, precisando tuttavia che quest’ultima deve essere applicata con flessibilità, mediante accordi tra i genitori che tengano conto dell’età, della capacità di discernimento e della volontà del figlio.
È importante evidenziare che, nel caso concreto, non è stata disposta la sospensione delle visite: il principio dell’incoercibilità è stato affermato per orientare l’attuazione flessibile del calendario, mentre la possibile sospensione degli incontri è stata richiamata quale principio