In linea generale, una sentenza straniera di adozione piena pronunciata in favore di una coppia omosessuale può essere riconosciuta in Italia. Il fatto che gli adottanti siano una coppia dello stesso sesso non costituisce, di per sé, un limite di ordine pubblico internazionale.
Il principio è stato affermato in modo molto netto dalle Sezioni Unite, Cass. 31 marzo 2021, n. 9006, secondo cui non contrasta con l’ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un provvedimento straniero che attribuisca a una coppia omoaffettiva maschile lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, purché sia esclusa la preesistenza di un accordo di gestazione per altri a fondamento della filiazione.
Quindi occorre distinguere nettamente due situazioni.
C’è poi un altro punto importante: se si tratta dell’adozione del figlio biologico dell’altro componente della coppia pronunciata all’estero, il riconoscimento segue, in linea di principio, il procedimento previsto dagli artt. 41, comma 1, e 64 ss. l. 218/1995, con competenza della Corte d’Appello, e non quello dell’adozione internazionale davanti al Tribunale per i minorenni. Lo ha ribadito Cass. 23 novembre 2023, n. 32527.
Il quadro può quindi essere sintetizzato così:
| Fattispecie | Riconoscimento in Italia |
|---|---|
| Adozione piena straniera da parte di coppia gay, senza GPA | Sì, in linea di principio |
| Coppia omosessuale in quanto tale | Non è motivo ostativo |
| Adozione del figlio biologico del partner | Può essere riconosciuta ex l. 218/1995 |
| Filiazione fondata direttamente su GPA | Problema di ordine pubblico |
| Adozione successiva a GPA | Non automaticamente esclusa, ma occorre un controllo particolarmente rigoroso sul procedimento adottivo e sul best interest |
| Procedimento straniero privo di effettive verifiche sull’interesse del minore | Riconoscimento negabile |
È significativa anche Corte cost. n. 68/2025, che, pur riguardando la diversa fattispecie della PMA effettuata da una coppia di donne, ha ribadito un principio generale ormai molto chiaro: l’omosessualità della coppia non determina alcuna presunzione di inidoneità genitoriale e non può, di per sé, impedire il riconoscimento dello status del figlio