In tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, l’art. 263 c.c. non determina alcun automatismo tra la non corrispondenza alla verità biologica dell’atto di nascita e la rimozione dello status genitoriale. Il giudice è tenuto a effettuare un bilanciamento concreto tra il favor veritatis e il preminente interesse del minore alla conservazione dello status acquisito, considerando tutte le circostanze del caso, tra cui la condivisione della scelta del riconoscimento, la natura e la durata della relazione instaurata con il minore, la continuità della convivenza e dell’accudimento, il consolidamento della sua identità familiare e affettiva e l’idoneità del genitore sociale allo svolgimento del ruolo genitoriale.
Tale valutazione si impone anche quando l’atto di nascita attribuisca lo status genitoriale alla madre intenzionale nell’ambito di una coppia omoaffettiva, pur non corrispondendo alle concrete modalità del progetto procreativo realizzato. La non veridicità dell’atto costituisce uno degli elementi del giudizio, ma non è sufficiente, di per sé, a determinare la caducazione dello status. Assume rilievo primario l’accertamento dell’effettiva relazione genitoriale costruita con la minore e, qualora tale rapporto sia stato successivamente interrotto, devono essere rigorosamente accertate anche le ragioni dell’interruzione e le eventuali condotte ostative ai contatti poste in essere dall’altro genitore.
Cass. civile, sentenza 4 agosto 2026, n. 24427
Sintesi della vicenda
La controversia riguarda lo status filiationis di una minore nata nel 2016 nell’ambito di una coppia omoaffettiva femminile. Le due donne erano legate sentimentalmente dal 2009 e avevano effettuato diversi tentativi di procreazione medicalmente assistita eterologa in Spagna, rimasti senza esito; nell’agosto 2016 avevano poi costituito un’unione civile.
La nascita della bambina era tuttavia avvenuta attraverso un diverso percorso. Nel 2014 la madre biologica si era rivolta a un centro specializzato per sottoporsi a PMA di tipo omologo insieme a un uomo, nipote della propria compagna, che aveva fornito i gameti maschili. La bambina, nata nel gennaio 2016, era stata inizialmente riconosciuta dalla sola madre biologica. Nel 2018 era poi intervenuto, con il consenso di quest’ultima, il riconoscimento da parte della compagna, che aveva così assunto formalmente lo status di secondo genitore.
La minore aveva vissuto fin dalla nascita con entrambe le donne, che l’avevano cresciuta, accudita ed educata congiuntamente. La convivenza familiare era proseguita sino all’estate del 2019, quando la madre sociale era stata allontanata dalla casa familiare in conseguenza di un provvedimento giudiziario adottato nell’ambito di un procedimento penale, successivamente archiviato.
L’ascendente della minore, madre della madre biologica, aveva quindi promosso azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, alla quale aveva aderito la stessa madre biologica, sostenendo che l’atto di nascita non corrispondesse alla realtà genetica della filiazione.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, valorizzando la non veridicità dell’atto e ritenendo che il rapporto tra la minore e la madre sociale, protrattosi per un periodo relativamente limitato dopo il riconoscimento, non avesse determinato un consolidamento identitario tale da giustificare la conservazione dello status.
La Corte d’appello di Palermo aveva invece riformato la decisione, riconoscendo rilievo alla lunga relazione affettiva tra le due donne, alla loro comune volontà di avere un figlio e alla marginalità del ruolo dell’uomo che aveva fornito i gameti, considerato sostanzialmente quale mero donatore. Aveva pertanto ricondotto la vicenda al paradigma della PMA eterologa e valorizzato il principio secondo cui la consapevole adesione al progetto procreativo determina l’assunzione della responsabilità genitoriale, facendo prevalere, nell’interesse del minore, il legame intenzionale sulla mera verità genetica.
Contro tale decisione veniva proposto ricorso per Cassazione, contestando, in particolare, che la nascita della bambina fosse effettivamente riconducibile a un progetto di PMA eterologa condiviso dalla coppia femminile. La procedura che aveva concretamente condotto alla nascita era infatti una PMA omologa realizzata con la madre biologica e il donatore maschile; si sosteneva pertanto che non potessero essere automaticamente applicati i principi elaborati dalla Corte costituzionale per il riconoscimento della madre intenzionale nelle coppie di donne che abbiano condiviso il ricorso alla PMA eterologa.
La Cassazione ha riconosciuto che la Corte territoriale aveva erroneamente equiparato la fattispecie concreta a quella della PMA eterologa condivisa dalla coppia omoaffettiva: il percorso che aveva effettivamente condotto alla nascita della minore non coincideva infatti con quello preso in considerazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68/2025. L’atto di nascita non corrispondeva dunque alla “verità” del concreto processo generativo.
Ciò, tuttavia, secondo la Suprema Corte, non comporta automaticamente la cancellazione dello status genitoriale della madre sociale.
La Cassazione sottolinea infatti che l’art. 263 c.c. impone di superare una rigida contrapposizione tra verità e falsità biologica. Occorre invece verificare quale soluzione realizzi concretamente il preminente interesse della minore, tenendo conto della sua storia familiare e affettiva. Nel caso specifico risultava che, dalla nascita fino alla metà del 2019, la bambina aveva vissuto con entrambe le donne ed era stata da entrambe cresciuta e accudita. La stessa attribuzione formale della genitorialità alla madre sociale era avvenuta con l’inequivoca adesione della madre biologica. Inoltre, la documentazione acquisita attestava la natura propriamente genitoriale della relazione instauratasi tra la madre sociale e la bambina.
La Corte d’appello avrebbe quindi dovuto verificare in concreto se la conservazione o la rimozione dello status fosse maggiormente conforme all’interesse della minore, valutando la relazione genitoriale sviluppatasi nei primi tre anni e mezzo di vita, la convivenza, l’accudimento e l’incidenza di tale rapporto sulla costruzione dell’identità personale e familiare della bambina.
Particolare rilievo assume, infine, il periodo successivo alla cessazione della convivenza. La Cassazione precisa che il giudice del rinvio dovrà accertare rigorosamente le ragioni per le quali il rapporto tra la minore e la madre sociale si è interrotto, verificando specificamente il comportamento ostativo ai contatti assunto dalla bambina dopo che la madre biologica aveva unilateralmente interrotto la relazione tra la figlia e la madre sociale. La semplice cessazione dei rapporti, quindi, non può essere utilizzata come prova dell’inesistenza o dell’irrilevanza del precedente legame genitoriale senza accertarne cause e dinamiche.
La Suprema Corte ha pertanto cassato la sentenza della Corte d’appello di Palermo con rinvio, affinché venga compiuto un nuovo esame fondato sul concreto bilanciamento tra verità biologica e interesse della minore alla conservazione dello status e della propria identità familiare.
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