In tema di assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, quando sia accertato e non contestato che, durante la convivenza matrimoniale, un coniuge abbia fornito un effettivo contributo alla vita familiare e alla realizzazione professionale dell’altro, la misura di tale contributo e del conseguente sacrificio professionale può essere accertata anche attraverso un ragionamento presuntivo, fondato sulle circostanze concrete della vita matrimoniale.
In particolare, la coincidenza temporale tra la nascita di un ulteriore figlio, il conseguente incremento degli oneri di cura e la cessazione dell’attività lavorativa del coniuge economicamente più debole può, in assenza di elementi contrari, essere valorizzata per ritenere che la rinuncia al lavoro sia derivata da una scelta condivisa della coppia, comportando un sacrificio delle prospettive professionali e previdenziali del coniuge che si sia maggiormente dedicato alla famiglia. Tale sacrificio, unitamente al contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e alla carriera dell’altro coniuge, assume rilievo nella determinazione del quantum dell’assegno divorzile.
La motivazione fondata su circostanze di fatto acquisite al processo e collegate attraverso un ragionamento presuntivo non può considerarsi apparente, essendo tale vizio configurabile soltanto quando la motivazione, pur formalmente esistente, non consenta di ricostruire e controllare la logicità del percorso decisorio e non raggiunga il «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Cassazione Civile, ordinanza 20 agosto 2026, n. 24718
Sintesi della vicenda
La controversia riguardava esclusivamente la quantificazione dell’assegno divorzile, riconosciuto all’ex moglie nella misura di 3.700 euro mensili. Le parti si erano sposate nel 1994 e avevano avuto tre figli, ormai maggiorenni; due di essi continuavano a convivere con la madre. In sede di separazione era stato previsto per la moglie un assegno di mantenimento di 4.500 euro mensili.
Il marito era avvocato, docente universitario e titolare di una partecipazione in una società di professionisti. La moglie, dopo avere interrotto la propria attività lavorativa, aveva successivamente ripreso a lavorare come procuratrice immobiliare, percependo tuttavia un reddito molto contenuto, pari a circa 510 euro mensili.
Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto l’assegno di 3.700 euro mensili esclusivamente sotto il profilo perequativo-compensativo, valorizzando l’apporto prestato dalla moglie alla cura della famiglia e dei figli e il conseguente contributo alla formazione del patrimonio familiare. La ripartizione dei ruoli all’interno della coppia aveva infatti consentito al marito di dedicarsi proficuamente alla propria attività professionale. La Corte d’Appello aveva confermato tale decisione.
Il marito ricorreva per Cassazione senza contestare l’an dell’assegno, ma ritenendo eccessivo il quantum di 3.700 euro, chiedendone la riduzione a 1.500 euro mensili o comunque a un importo inferiore. Contestava, in particolare, che vi fossero elementi sufficienti per affermare che l’ex moglie avesse sacrificato la propria carriera professionale in conseguenza di una scelta familiare condivisa.
La Cassazione ha respinto la censura. La Corte d’Appello aveva legittimamente posto in correlazione la nascita della terza figlia, con il conseguente incremento degli impegni di cura, e la cessazione del rapporto di lavoro della moglie con Alitalia. In assenza di elementi contrari, tale circostanza poteva essere considerata espressione di una scelta condivisa dai coniugi, che aveva determinato per la donna un sacrificio professionale. Era inoltre emerso che la moglie aveva rinunciato a incarichi che l’avrebbero portata fuori Roma e aveva destinato anche le proprie entrate, molto inferiori rispetto a quelle del marito, alla formazione del patrimonio familiare.
Assumeva rilievo anche il notevolissimo divario economico-patrimoniale esistente dopo il divorzio: la donna percepiva circa 500-600 euro mensili, mentre l’ex marito disponeva, secondo quanto riportato nella decisione, di circa 68.000 euro netti mensili. La donna sosteneva inoltre rilevanti costi abitativi anche nell’interesse dei due figli maggiorenni non economicamente indipendenti conviventi con lei.
La Suprema Corte ha pertanto respinto il ricorso, confermando l’assegno divorzile di 3.700 euro mensili.
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