In tema di separazione personale, il coniuge obbligato al mantenimento può opporre in compensazione giudiziale il credito maturato nei confronti dell’altro coniuge per avere sostenuto, dopo la separazione, l’intero pagamento delle rate del mutuo gravante su un immobile comune, purché tale credito sia certo nel suo fondamento e di importo idoneo a estinguere il credito azionato con il precetto per assegni di mantenimento arretrati. Diversamente, non è configurabile alcun diritto di regresso per le somme impiegate durante il matrimonio per il pagamento del mutuo, poiché tali esborsi costituiscono adempimento dell’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 143 c.c. Inoltre, la mera allegazione di avere alimentato in misura esclusiva un conto corrente cointestato non è sufficiente a superare la presunzione di contitolarità delle somme giacenti, in assenza di adeguata prova contraria.
Corte App. Palermo sentenza 1227 del 7/5/2026
Sintesi della vicenda
L’ex marito proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva rigettato l’opposizione al precetto notificatogli dall’ex moglie per il pagamento di € 6.002,40 a titolo di assegni di mantenimento arretrati. Egli sosteneva che il credito azionato fosse estinto per effetto della compensazione con il proprio controcredito, maturato per avere sostenuto integralmente il pagamento delle rate del mutuo comune dopo la separazione.
La Corte d’appello osservava preliminarmente che non risultava provata l’affermazione secondo cui la moglie avesse alimentato esclusivamente il conto corrente cointestato dal quale erano state pagate le rate del mutuo fino al marzo 2020. In difetto di prova idonea, continuava a operare la presunzione di pari contitolarità delle somme depositate sul conto cointestato. Evidenziava altresì che i pagamenti effettuati nel periodo di convivenza matrimoniale non potevano fondare alcun diritto di credito tra i coniugi, trattandosi di adempimenti riconducibili al dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia previsto dall’art. 143 c.c.
Diversamente, risultava pacifico che, dopo la separazione, il marito avesse sostenuto da solo il pagamento delle rate del mutuo per un importo superiore al credito vantato dalla moglie per assegni di mantenimento arretrati. Ritenuta quindi la sussistenza del controcredito, la Corte riformava integralmente la decisione di primo grado, dichiarando estinto per compensazione giudiziale il credito azionato con il precetto e accogliendo l’opposizione all’esecuzione. Le spese del primo grado venivano integralmente compensate, mentre quelle dell’appello restavano a carico della parte che le aveva anticipate.
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