In tema di assegno divorzile, la donazione di un immobile effettuata dal coniuge in favore dell’altro in sede di separazione non preclude, di per sé, il successivo riconoscimento dell’assegno ex art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, qualora tale attribuzione patrimoniale non sia stata espressamente concepita quale regolamentazione preventiva e satisfattiva dei futuri rapporti economici derivanti dal divorzio. Ai fini del riconoscimento dell’assegno, il giudice deve valutare, in concreto, la sussistenza dello squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, l’attuale stato di bisogno del richiedente, la durata del matrimonio, l’età dell’ex coniuge economicamente più debole, il contributo fornito alla vita familiare e alla cura dei figli, nonché il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali compiuto in funzione della conduzione familiare. L’assegno divorzile assolve, infatti, non solo a una funzione assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, volta a riequilibrare le conseguenze economiche delle scelte condivise dai coniugi durante il matrimonio.
Cass. civile ord. 13152 del 7/5/2026
Sintesi della vicenda
Nel giudizio di divorzio tra due ex coniugi, il Tribunale di Catania aveva rigettato la domanda di assegno divorzile proposta dalla moglie, ritenendo che il trasferimento gratuito, in suo favore, della quota di comproprietà dell’immobile familiare — avvenuto in sede di separazione — avesse eliminato ogni squilibrio patrimoniale tra le parti. La Corte d’Appello di Catania riformava la decisione, riconoscendo invece alla donna un assegno divorzile di euro 500 mensili, valorizzando la natura indisponibile dell’assegno e rilevando che la donazione immobiliare non aveva funzione satisfattiva delle future pretese economiche da divorzio. La Corte evidenziava inoltre che l’immobile era stato successivamente venduto e il ricavato destinato al figlio della coppia, senza quindi garantire autosufficienza economica alla ex moglie. Venivano considerati decisivi la lunga durata del matrimonio, l’assenza di attività lavorativa della donna durante la vita coniugale, il suo contributo alla cura della famiglia e dei figli, l’età avanzata e la persistente disparità reddituale rispetto all’ex marito pensionato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’uomo, confermando che l’assegno divorzile può fondarsi sia sulla funzione assistenziale sia su quella perequativo-compensativa, anche in presenza di precedenti attribuzioni patrimoniali in sede di separazione.