È nullo il contratto di locazione stipulato da uno solo dei coniugi con i propri genitori proprietari dell’immobile, all’insaputa dell’altro coniuge, qualora l’immobile sia già destinato stabilmente a casa familiare in forza di un precedente comodato d’uso funzionale alle esigenze abitative della famiglia. In tale ipotesi, il rapporto deve essere ricondotto al comodato familiare ex art. 1809 c.c., mentre la successiva locazione costituisce un negozio simulato o comunque illecito, preordinato a precostituire un titolo opponibile al coniuge assegnatario della casa familiare in vista della crisi coniugale e dell’eventuale assegnazione dell’immobile in sede di separazione.
Trib. Castrovillari sent. maggio 2026
Sintesi della vicenda
I genitori di un uomo convenivano in giudizio il figlio e la nuora chiedendo la risoluzione del contratto di locazione relativo all’appartamento occupato dalla coppia e il pagamento dei canoni e delle spese condominiali arretrate. La nuora eccepiva la nullità della locazione, sostenendo che l’immobile fosse stato già concesso in comodato gratuito alla famiglia quale casa coniugale e che il contratto di affitto fosse stato stipulato dal marito con i genitori senza il suo consenso, al solo fine di precostituire un titolo opponibile in vista della crisi matrimoniale. Il Tribunale di Castrovillari ha accolto tale tesi, rilevando che l’immobile aveva costituito sin dal matrimonio la stabile residenza familiare e che il rapporto reale fosse riconducibile a un comodato familiare. Il giudice ha quindi dichiarato nullo il contratto di locazione, rigettando la domanda di pagamento dei canoni, ma ha condannato la nuora, quale assegnataria della casa familiare, al rimborso delle spese condominiali ordinarie maturate dopo il provvedimento di assegnazione della casa.
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