I messaggi inviati dal marito alla moglie, contenenti promesse di restituzione o ammissioni relative a somme di denaro ricevute, possono integrare una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. esclusivamente nei confronti della destinataria della comunicazione, ma non spiegano efficacia probatoria automatica a favore dei suoceri, estranei allo scambio comunicativo. Ne consegue che i genitori della moglie, ove agiscano per la restituzione di somme asseritamente prestate al genero, restano onerati della prova del titolo, dell’esistenza e dell’ammontare del credito, non potendo invocare l’inversione dell’onere probatorio derivante da dichiarazioni rivolte ad altri soggetti.
Corte App. Trieste sent. 108 del 24/4/2026
Sintesi della vicenda
La controversia trae origine dalla domanda proposta dagli ex suoceri e dall’ex compagna nei confronti dell’ex convivente, volta a ottenere la restituzione di ingenti somme asseritamente impiegate per l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione familiare. Gli attori sostenevano che tali esborsi costituissero prestiti o anticipazioni da restituire, mentre il convenuto contestava la natura delle somme, deducendo che si trattasse di liberalità o contribuzioni spontanee legate alla convivenza.
Il Tribunale aveva accolto in larga parte la domanda, valorizzando anche alcuni messaggi WhatsApp inviati dal convenuto all’ex compagna quali riconoscimenti di debito. In appello, la Corte di Trieste ha parzialmente riformato la decisione, chiarendo che i messaggi indirizzati esclusivamente all’ex convivente non potevano costituire piena prova di un riconoscimento di debito anche nei confronti dei genitori della donna, estranei alla comunicazione. La Corte ha ribadito che la ricognizione di debito produce effetti probatori soltanto verso il destinatario della dichiarazione e non può automaticamente estendersi a soggetti terzi.
Pur ritenendo che i messaggi avessero un certo valore indiziario circa l’esistenza di rapporti economici tra le parti, il Collegio ha escluso che essi fossero sufficienti a dimostrare con certezza il titolo e il quantum delle pretese creditorie avanzate dagli ex suoceri, procedendo quindi a una rivalutazione delle singole poste economiche e distinguendo tra prestiti, pagamenti effettuati direttamente a favore di terzi e liberalità indirette collegate alla convivenza.
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