In tema di amministrazione di sostegno, il conflitto endofamiliare, la gestione di un patrimonio rilevante o le tensioni tra familiari non costituiscono, di per sé, presupposti idonei per l’apertura della misura protettiva, essendo necessario l’accertamento, sulla base di elementi clinici attendibili, dell’impossibilità anche solo parziale del beneficiando di provvedere ai propri interessi per effetto di un’infermità o menomazione fisica o psichica; l’istituto deve essere applicato nel rispetto del principio di autodeterminazione della persona e la relativa valutazione, se congruamente motivata e fondata sull’esame della documentazione medica, è insindacabile in cassazione.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 febbraio 2026 n. 2918
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LA VICENDA
Una figlia chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno in favore del padre, deducendo deficit cognitivi, criticità fisiche, soggezione ad altri familiari e la necessità di tutelarne il patrimonio mediante la nomina di un soggetto terzo estraneo alla famiglia. Il giudice tutelare prima e il Tribunale di Roma in sede di reclamo rigettavano la domanda, dopo esame diretto del beneficiando e della documentazione sanitaria, ritenendo insussistenti condizioni di incapacità anche parziale e valorizzando il principio di autodeterminazione dell’interessato. Proposto ricorso per cassazione, nelle more interveniva il decesso del beneficiando, con conseguente dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse; la Corte, esaminando comunque i motivi ai fini delle spese, ribadiva che le censure erano inammissibili perché dirette a sollecitare una diversa valutazione del merito e perché il conflitto familiare e la consistenza del patrimonio non integrano, in assenza di infermità accertata, i presupposti di cui all’art. 404 c.c. per l’apertura dell’amministrazione di sostegno.