Le rette di ricovero in RSA per pazienti affetti da demenza, Alzheimer o pluripatologie croniche con prevalente o inscindibile componente sanitaria non sono a carico dei familiari, ma devono essere integralmente sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale. È nullo, per contrasto con norme imperative, qualsiasi impegno di pagamento sottoscritto dai congiunti al momento del ricovero (art. 1418 c.c.).
Corte App. Milano, sentenza n. 1644 del 9/6/2025
la vicenda
Un uomo era stato chiamato da una RSA al pagamento di oltre 26.000 euro per il ricovero della madre affetta da demenza, in virtù di un impegno firmato al momento dell’ingresso della paziente nella struttura. Il Tribunale di Milano aveva inizialmente ritenuto valido l’obbligo assunto dal familiare, condannandolo al pagamento. L’uomo ha proposto appello.
La Corte ha ribaltato la decisione di primo grado, dichiarando nullo l’impegno di pagamento poiché contrario alla normativa sui Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 14.2.2001 e 29.11.2001) e alla giurisprudenza della Cassazione.
La Corte ha riconosciuto che il ricovero della paziente implicava prestazioni sanitarie continuative e inscindibili da quelle assistenziali, quindi interamente a carico del SSN. Le RSA non possono rivalersi sui familiari, ma devono richiedere la copertura economica alle Regioni o alle ASL.
La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. nn. 2038/2023, 34590/2023, 4752/2024, 2216/2024), fondato anche sui principi costituzionali di tutela della salute e dignità della persona (artt. 2, 3, 32 Cost.).