In presenza di forte conflittualità tra i genitori e di reciproche accuse di violenza ancora indimostrate, non sussistono ex se elementi ostativi all’adozione del regime di affidamento condiviso, purché sia garantita la tutela del minore e sia disposto un immediato approfondimento istruttorio sulle capacità genitoriali. Il giudice può disporre, in via provvisoria, l’alternanza settimanale dei genitori presso la casa familiare con mantenimento diretto, al fine di preservare la continuità affettiva ed abitativa del minore, in attesa dell’esito della CTU.
Trib. Roma ord. del 9/10/2025
la vicenda
Il Tribunale nell’ambito di un procedimento di separazione regolato dall’art. 473-bis.22 c.p.c., ha adottato misure temporanee e urgenti in relazione a un minore di quattro anni i cui genitori, pur separati di fatto da circa un anno, continuavano a convivere nella casa familiare in un clima di forte conflittualità.
La madre chiedeva l’affidamento esclusivo denunciando episodi di violenza psicologica e fisica del padre, anche alla presenza del figlio. Il padre contestava tali accuse, sostenendo invece che anche la moglie avesse avuto comportamenti aggressivi nei suoi confronti. Il giudice ha rilevato che allo stato non vi erano prove sufficienti a confermare le accuse reciproche.
In via provvisoria, è stato quindi disposto l’affidamento condiviso del minore con collocamento presso la casa familiare, con alternanza settimanale dei genitori.
Il giudice ha ritenuto che l’interruzione della convivenza simultanea nella casa familiare e la regolamentazione dei tempi di permanenza potessero ridurre il livello di conflittualità e salvaguardare l’interesse del minore, mantenendogli il suo habitat di riferimento.