L’obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni non può protrarsi indefinitamente e cessa quando il figlio, pur avendo avuto il tempo e le opportunità per completare il proprio percorso formativo e inserirsi nel mercato del lavoro, non abbia raggiunto l’autosufficienza economica per propria colpa o inerzia. Deve escludersi il diritto al mantenimento quando il figlio ultra-maggiorenne (in questo caso 31enne) abbia acquisito un’età tale da far presumere il raggiungimento della capacità lavorativa ovvero sia stato posto nelle condizioni concrete per rendersi autonomo senza averne tratto utile profitto, in ossequio al principio di autoresponsabilità.
Trib. Catania sent. 4641 del 24/9/2025
la vicenda
Un ex marito ricorreva per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca dell’assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne trentunenne, deducendo il peggioramento delle proprie condizioni economiche e il raggiungimento della capacità lavorativa della figlia. La ex moglie si opponeva, chiedendo anzi un aumento del contributo per la figlia – ancora impegnata in un corso di laurea specialistica – e un assegno divorzile in proprio favore.
Il Tribunale ha accolto la domanda di assegno divorzile a favore della donna, riconoscendole €150 mensili, ritenendo che non disponesse di mezzi adeguati al proprio sostentamento. Diversamente, ha accolto la richiesta del padre di revoca del mantenimento per la figlia trentunenne, osservando che questa aveva beneficiato di un congruo arco temporale per completare il proprio percorso formativo e inserirsi nel mondo del lavoro. Il giudice ha ritenuto non più giustificabile la protrazione dell’obbligo paterno, rilevando una situazione di inerzia colpevole e affermando il principio di autoresponsabilità del figlio adulto, escludendo ogni forma di “parassitismo” familiare.