La perdita della bigenitorialità, realizzata mediante la consapevole e prolungata sottrazione di un genitore ai doveri di assistenza morale e materiale verso il figlio, costituisce un fatto noto dal quale desumere, tramite presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., l’esistenza di un’alterazione significativa della vita del minore, con conseguente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., da liquidarsi in via equitativa, anche con riferimento analogico ai parametri previsti per la perdita parentale.
Cass. civile ord. 24719 del 7/9/2025