In tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e contestuale accertamento giudiziale della paternità, la prova del rapporto biologico può essere raggiunta mediante consulenza tecnica genetica che accerti una probabilità di paternità prossima alla certezza. Quanto all’attribuzione del cognome, il giudice, ai sensi dell’art. 262 c.c., deve valutare le diverse soluzioni possibili, escludendo qualsiasi automatismo o preferenza per il cognome paterno o materno e assumendo quale criterio esclusivo il superiore interesse del minore. In particolare, quando il bambino sia in tenerissima età e il cognome materno non abbia ancora acquisito autonoma rilevanza quale elemento identificativo della sua personalità sociale, l’aggiunta del cognome paterno, in posizione successiva a quello materno, non determina alcun pregiudizio alla sua identità, ma concorre alla formazione della stessa, valorizzando il legame di filiazione con entrambi i genitori.
Un uomo agiva in giudizio per ottenere la dichiarazione di non veridicità del riconoscimento di paternità effettuato da un altro soggetto nei confronti di un bambino e il contestuale accertamento della propria paternità biologica. La madre contestava le domande, pur non opponendosi all’espletamento della consulenza genetica, e chiedeva, nell’ipotesi di accoglimento, che il figlio conservasse il cognome materno, anteponendolo a quello paterno. La CTU genetica accertava la paternità dell’attore con una probabilità del 99,99999%, escludendo quella dell’uomo che aveva originariamente riconosciuto il bambino.
Il Tribunale di Ferrara dichiarava pertanto la non veridicità del precedente riconoscimento e accertava la paternità biologica dell’attore.
Con riferimento al cognome, considerata l’età del bambino, di appena due anni, e l’assenza di un’identità sociale già consolidata attorno al cognome materno, il Collegio disponeva l’aggiunta del cognome paterno dopo quello materno, ritenendo tale soluzione maggiormente rispondente all’interesse del minore e al suo diritto a un’identità personale rappresentativa di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite venivano integralmente compensate.
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