Per funzione assistenziale dell’assegno di divorzio, si intende quella di garantire (e non di contribuire al) il raggiungimento di una condizione di autosufficienza economica, e non un livello di vita dignitoso. Anche in assenza di figli la donna casalinga coopera alla crescita del patrimonio del marito che si dedica solo al suo lavoro, per cui anche l’attività della moglie va qualificata come contributo alla conduzione familiare.
Cass. Civ., Sez. VI – 1, ord., 17 agosto 2022, n. 24826
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