Non vi è dubbio che la violenza assistita (che nel caso di specie integra la circostanza aggravante descritta dall’art. 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies per essere il reato contestato commesso in presenza di figli minori) sia idonea a costituire la base giuridica per la sospensione della responsabilità genitoriale del ricorrente ai sensi dell’art. 34 c.p., comma 2 (quale pena accessoria alla condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale). È legittima la applicazione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale qualora l’interesse del minore richieda l’interruzione di un rapporto genitoriale a lui pregiudizievole. | |
Cass. pen. Sez. V, 3 dicembre 2020, n. 34504 |
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