Non sussiste il diritto alla pensione di reversibilità da parte dell’ex coniuge che abbia rinunciato stragiudizialmente all’assegno divorzile, dovendo ritenersi valida la rinuncia all’assegno contenuta in un atto transattivo stipulato successivamente alla sentenza di divorzio, non essendo a tal fine necessario l’intervento giurisdizionale, con la precisazione che successivamente alla rinuncia l’assegno divorzile non può essere ripristinato con la semplice richiesta dell’avente diritto
Tribunale Mantova, 02 Novembre 2020. Est. Valeria Monti.
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