Il diritto all’assegno divorzile non è di per sé un diritto indisponibile e al pari di tutti i diritti disponibili può essere oggetto di rinuncia da parte del titolare. Pertanto, non vi è ragione per sostenere che il sol fatto che il riconoscimento di tale diritto sia contenuto in una sentenza debba limitarne l’esercizio, escludendo o comunque limitando la possibilità di potervi rinunciare. La rinuncia al diritto è infatti pur sempre una forma di esercizio dello stesso. In caso contrario, si dovrebbe sostenere che il titolare del diritto per potervi legittimamente rinunciare dovrebbe proporre una domanda giudiziale di modifica delle statuizioni rese in sede di divorzio con contenuto a sé sfavorevole.
trib. Mantova sentenza 29 ottobre 2020
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