Nella sua funzione di pianificare la sorte delle proprie sostanze dopo la morte, è lecito nominare in un testamento olografo il trust quale erede universale.
Una volta ammessa, nel nostro ordinamento la possibilità di vincolare un bene costituendolo in trust a favore di uno o più beneficiari, questo deve essere consentito anche al testatore, allo stesso modo in cui egli potrebbe lasciare in legato un fondo, gravandolo di una servitù a favore di un terzo soggetto.
Tribunale Vicenza, sent. 16 novembre 2022, n. 1962
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17513462
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