la caratteristica tipica del trust sta nella necessaria dissociazione tra la figura del disponente e quella del trustee, e quindi presupposto coessenziale alla stessa natura dell’istituto è che il primo perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli sulla base delle norme costitutive.
E’ quindi nulla il trust in cui i due disponenti mantengano il possesso ed il godimento di larga parte dei beni conferiti, continuando a risiedere nell’immobile “segregato” e ad utilizzare i beni mobili che lo corredano, e soprattutto, anziché riservarsi alcune prerogative, assumano in successione il ruolo di guardiano, attribuendosi ampie e penetranti facoltà che vanno al di là dei poteri tipici di sorveglianza e controllo sulla gestione dei beni destinati.
Trib. Vicenza sentenza 21 giugno 2023 n. 1180
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