Operata la necessaria valutazione comparativa tra le condizioni delle parti e considerata la funzione compensativa e perequativa dell’assegno nonché la durata del matrimonio e lo squilibrio significativo esistente fra le due posizioni reddituali risultante dalle dichiarazioni dei redditi, legittimo riconoscere un assegno al marito ritenuto che il contributo economico dato dallo stesso alla conduzione e realizzazione della vita familiare, ha consentito alla moglie di proseguire gli studi universitari e migliorare la sua formazione favorendone l’inserimento della stessa nel mondo del lavoro.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 aprile 2023 n. 10016
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