Il trust è uno strumento “cucito” come un vestito su misura rispetto allo scopo che si vuole realizzare: l’atto istitutivo, infatti, reca disposizioni specifiche, che possono essere sia di carattere patrimoniale, ossia istruzione sulla gestione dei beni conferiti, che di carattere personale, ossia sulla cura del beneficiario, per garantirgli, ad esempio, determinate soluzioni abitative, assistenza qualificata e, in generale, per soddisfare i suoi bisogni.
Ecco perché esso è particolarmente adatto a svolgere la funzione di protezione del soggetto debole, in modo analogo all’amministrazione di sostegno ma più incisivo; affiancare un trust all’amministrazione di sostegno valorizza dunque lo scopo che ha ispirato il legislatore nell’introdurre tale ultimo istituto, ossia proteggere soggetti che si trovino in stati di oggettiva difficoltà nella valutazione e tutela dei propri interessi
L’istituto del trust, d’origine anglosassone, ha acquisito anche in Italia una discreta diffusione, anche per quanto concerne la sua applicazione a favore dei “soggetti deboli”.
Su tale filone si colloca il decreto 12 giugno 2013 con cui il Giudice Tutelare di Bologna ha autorizzato l’istituzione di un trust in favore del beneficiario di una amministrazione di sostegno, nel quale vengono fatti confluire i beni pervenuti per successione ereditaria: nel caso di specie, si tratta di un soggetto autosufficiente ma affetto da dipendenza dal gioco d’azzardo, e quindi non in grado di provvedere ai propri interessi in modo adeguato, ma pienamente consapevole della necessità di tutelare il proprio patrimonio