Con l’atto di dotazione del trust non si arricchisce alcun soggetto, ma si affidano momentaneamente taluni beni a un trustee affinchè questi li gestisca per la realizzazione dello scopo indicato dal disponente: non può pertanto applicarsi all’atto di dotazione del trust la tassazione propria degli atti che hanno un effetto patrimoniale; e pure le imposte ipotecaria e catastale, per la stessa ragione, devono essere applicate in misura fissa.
Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 975 del 17.1.2018 che conferma la svolta che la giurisprudenza di legittimità ha avuto con la sentenza 21614/2016 (in precedenza l’atto di dotazione veniva tassato in misura proporzionale): «indefettibilmente caratterizza lo schema negoziale del trust» il fatto che l’atto di dotazione «si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali, costituenti il presupposto dell’imposta di registro, prima mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario».
Infatti, «il trasferimento dei beni al trustee avviene, … a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, e il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest’ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell’atto istitutivo del trust», per cui l’intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea».