È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, fideiussore di una s.r.l. verso la banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione, configurandosi l’eventus damni per essersi il disponente spogliato di tutto il proprio patrimonio immobiliare e ritenendosi sussistente in re ipsa la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust.
Tribunale Brescia – 29 agosto 2017
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