Figlio che non supera gli esami: stop al mantenimento

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Con l’ordinanza  n. 21615 del 19.09.2017 la Cassazione ha ribadito che l’obbligo dei genitori di mantenere il figlio non cessa con la maggiore età, ma solo con il raggiungimento dell’indipendenza economica, quindi a volte occorrono anni. Ma l’obbligo non può neppure considerarsi eterno se il figlio  non ha voglia di studiare o di intraprendere un’attività lavorativa. In particolare, l’assegno può venir meno se il ragazzo studente non supera gli esami.

In generale perchè l’obbligo del mantenimento del figlio maggiorenne possa cessare, occorre che il genitore onerato provi:

  • che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica (se si tratta di un lavoro, non deve necessariamente essere un contratto  full time, potendo essere anche part time. Non deve però trattarsi di lavoro precario o occasionale (come quello a tempo determinato o stagionale)
  • oppure che è stato messo concretamente in condizione di essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha approfittato per colpa, inerzia o  rifiuto.

Infine, se il figlio non ha terminato gli studi e ha immotivatamente rifiutato un’offerta di lavoro anche se fuori sede non ha diritto al mantenimento; lo stesso dicasi per il figlio in forte ritardo con gli studi universitari che rifiuta ingiustificatamente un posto di lavoro.

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