Trust: effetto segregativo. I beni non sono attaccabili dai creditori

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Il principale effetto che il trust produce è quello cd. Segregativo: i beni conferiti nel fondo in trust danno vita un patrimonio distinto, separato rispetto al patrimonio residuo del disponente, dei beneficiari e del trustee.
Secondo la Convenzione dell’Aja del 1985, sono 4 le implicazioni dell’effetto segregativo (art. 11 comma 2):
1- insequestrabilità dei beni in trust da parte dei creditori personali del trustee
2- separazione dei beni dal patrimonio personale del trustee
3- estraneità dei beni dalla successione mortis causa e dal regime patrimoniale matrimoniale del trustee
4- ricuperabilità dei beni in trust se il trustee li ha confusi con i propri o ha compiuto atti di disposizione in violazione delle obbligazioni che risultano dall’atto istitutivo del trust

i beni in trust, quindi, diventano inaggredibili dai creditori personali del disponente, del trustee e dei beneficiari: sul fondo in trust si crea una specie di schermo giuridico che li protegge dalle aggressioni dei creditori personali dei soggetti indicati
I beni in trust sono aggredibili solo dai creditori “del trust”, cioè coloro nei cui confronti il trustee abbia contratto obbligazioni in relazione all’amministrazione e gestione dei beni che gli sono stati trasferiti.
Riassumendo:
1) i beni in trust sono segregati perché restano inattaccabili dai creditori personali del trustee
2) i beni non sono aggredibili neanche dai creditori del disponente
3) i beni sono aggredibili solo dai creditori del trust

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