L’articolo 2 della Convenzione dell’Aja sulla legge regolatrice del trust, all’ultimo
capoverso, prescrive che il fatto che il costituente del trust si riservi
alcune prerogative non è necessariamente incompatibile con
l’esistenza del trust: da ciò può desumersi che è invece incompatibile
con l’esistenza del trust quello specifico trust nel quale il disponente
risulti essersi riservato tutte le prerogative.
Lo afferma il Tribunale di Bologna la sentenza del 9.1.2014
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