Il conferimento di beni immobili in trust effettuato dal trustee e dal guardiano di un altro trust non è assoggettabile all’imposta proporzionale del 3% di cui all’art. 9 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, in quanto non costituisce un’operazione di carattere patrimoniale, dato che il disponente vuole soltanto che il trustee gestisca i beni in favore dei beneficiari. Lo stesso conferimento sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, in quanto non è produttivo di un effetto traslativo definitivo. Gli effetti traslativi finali e definitivi in favore dei beneficiari costituiranno il presupposto dell’imposta proporzionale.
lo afferma, a conferma dell’orientamento prevalente, la Cassazione con la sentenza n.975/2018