Testamento fatto da persona bipolare è valido

I coeredi di un immobile sono debitori solidali per i debiti condominiali
28 gennaio 2019
Messaggi WhatsApp eccessivi configurano Stalking
29 gennaio 2019

Con ordinanza n. 1682/2019 del 22 gennaio 2019 la Sezione 6-2 della Corte di cassazione ha affermato, in tema di annullamento del testamento, che il disturbo bipolare, pur con esito di grave compromissione della capacità di autodeterminazione, in assenza di una formale pronuncia di interdizione, non comporta una incapacità naturale del testatore, in quanto tale condizione non determina un l’assoluto stato di incoscienza né la perdita della capacità di autodeterminarsi e la conseguente necessità di assistenza ai fini del compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. La prova dello stato di incapacità naturale ex art. 428 c.c. è quindi a carico della parte che ha chiesto l’annullamento del testamento e non a carico del convenuto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi