In tema di annullamento del testamento per incapacità naturale (art. 591, comma 2, n. 3 c.c.), accertata la totale incapacità del de cuius in due momenti prossimi nel tempo, la sussistenza di tale condizione si presume “iuris tantum” anche nel periodo intermedio; grava su chi invoca la validità dell’atto l’onere di provare l’esistenza di un lucido intervallo.
La dichiarazione del notaio sulla capacità del testatore non costituisce prova legale, potendo lo stato di incapacità essere dimostrato con ogni mezzo, anche in assenza di querela di falso, poiché l’atto pubblico fa fede solo dei fatti materialmente percepiti dal pubblico ufficiale.
Trib. Milano, sent. 6609 del 26/9/2025
La vicenda
I fratelli P1 e P2, nipoti della defunta X1 (sorella della loro madre premorta), hanno impugnato il testamento pubblico redatto il 22 maggio 2014 con cui la zia aveva istituito erede universale il marito C3, sostituendolo — per il caso di mancata accettazione — con la cognata C1 e il marito C2, disponendo inoltre un legato in favore di P1 e della moglie P3.
Gli attori hanno dedotto l’incapacità di testare della de cuius ai sensi dell’art. 591, comma 2, n. 3 c.c., poiché affetta da grave forma di demenza senile al momento della redazione del testamento, oltre a presunti vizi formali.
La CTU medico-legale ha accertato che la donna, già affetta da malattia di Alzheimer in fase avanzata, presentava un decadimento cognitivo grave e stabile, incompatibile con una consapevole manifestazione di volontà testamentaria. Il testamento risultava inoltre redatto in circostanze anomale: predisposto nello studio dell’avvocato del marito, con presenza e intervento attivo di quest’ultimo durante la lettura, e con il contenuto già dattiloscritto prima dell’arrivo del notaio.
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda, ritenendo provata l’incapacità naturale della testatrice e la presunzione iuris tantum di incapacità tra due momenti clinicamente accertati di compromissione mentale prossimi nel tempo, non superata dai convenuti.
È stato pertanto annullato il testamento pubblico e dichiarata aperta la successione legittima della defunta