In materia di obblighi di mantenimento, il giudice può autorizzare, ai sensi dell’art. 473-bis.36 c.p.c., il sequestro dei beni del genitore obbligato — anche pro quota e indipendentemente dai requisiti del sequestro conservativo — quando risulti l’inadempimento, anche non grave, dell’obbligo di contribuzione e sussista un concreto pericolo di sottrazione all’adempimento, al fine di garantire le obbligazioni future di mantenimento della prole.
Trib. Salerno, ord. 1/9/2025
La vicenda
La moglie separata aveva ottenuto il riconoscimento di un assegno di mantenimento per i figli pari a € 700,00 mensili.
Constatato che il marito non adempiva a tale obbligo da oltre un anno e che la sua situazione economica risultava gravemente compromessa — come dimostrato dall’iscrizione di ipoteca giudiziale per oltre € 887.000,00 su suoi immobili — la ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre il sequestro della quota di comproprietà dell’immobile adibito a casa familiare, al fine di garantire il futuro adempimento dell’obbligazione di mantenimento. Il resistente non si è opposto alla domanda, riconoscendo la sussistenza dei presupposti della misura cautelare. Il Tribunale, richiamato il nuovo art. 473-bis.36 c.p.c. (introdotto dalla Riforma Cartabia), ha affermato che il sequestro dei beni del debitore per garantire il mantenimento dei figli può essere disposto anche in via autonoma, prescindendo dai requisiti del sequestro conservativo, essendo sufficiente la sussistenza di un credito liquido ed accertato e di un pericolo concreto d’inadempimento.
Ritenuta provata la morosità e la grave esposizione debitoria del padre, il giudice ha autorizzato il sequestro della quota di proprietà del resistente sull’immobile in comune, fino alla concorrenza di € 100.000,00, compensando le spese di lite.