In tema di azione di disconoscimento della paternità, grava sull’attore l’onere di dimostrare il momento di scoperta dell’adulterio commesso all’epoca del concepimento – alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall’art. 244 c.c. – da intendersi come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo, spettando unicamente al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento sul punto e di controllarne l’attendibilità e la concludenza.
Cass. civile, ordinanza 6 novembre 2023, n. 30844
www.altalex.com