Il rimborso del mantenimento non spetta in caso di disconoscimento di paternità in caso di coppia separata o divorziata, perché la relativa sentenza non ha un «effetto espansivo» tale da far venir meno gli obblighi di versamento dell’assegno imposti dalle precedenti sentenze di separazione o di divorzio già passate in giudicato e che come tali rimangono «intangibili»: le loro statuizioni non possono essere più revocate.
Cass. civile ord. n. 27558 del 11.10.2021
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