Il genitore non affidatario che ha l’obbligo di versare la metà delle spese sostenute dall’altro genitore per l’istruzione scolastica e per le visite mediche dei figli non può rifiutarsi di pagare, se ritiene che la somma sia eccessiva trattandosi di scuola privata e di medici privati. Soprattutto se ciò è conforme alle abitudini precedenti della famiglia e dei genitori nell’educazione dei figli, nonché in linea con l’agiato tenore di vita della famiglia. Ad affermarlo è la Cassazione che sottolinea come l’obbligo del rimborso a carico del coniuge affidatario è sempre configurabile, a meno che lo stesso non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, n.5059
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