Termine annuale per l’impugnazione del riconoscimento del figlio

L’elevata conflittualità impedisce l’affido condiviso
25 giugno 2021
No al riconoscimento da parte del genitore mussulmano violento
1 luglio 2021

La Corte Costituzionale  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 263, comma 3, c.c., nella parte in cui non prevede che il termine annuale di decadenza decorra per l’autore del riconoscimento dalla mera scoperta della non paternità, che in sé abbraccia qualsivoglia ragione l’abbia determinata (e non solo la scoperta dell’impotenza), poiché è irragionevole in sé e discriminatorio rispetto all’azione di disconoscimento di paternità dei figli nati dal matrimonio ex art. 244 c.c. far decorrere il termine annuale di decadenza dall’annotazione del riconoscimento, anziché dalla acquisita conoscenza della causa, nel caso di adulterio. Per converso, non contrasta con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, la previsione del termine di decadenza di cinque anni dall’annotazione del riconoscimento, essendo tale termine congruo a fronte di uno status filiationis ormai consolidato.

Corte costituzionale, sentenza 25 giugno 2021, n. 133

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi